+39 336 829746
Isole Tremiti
info@riservamarinaisoletremiti.it
Image Alt

Banchina San Nicola

Utilizzo delle Banchine

L’ormeggio/disormeggio delle diverse tipologie di navi/unità deve avvenire in tratti differenziati delle banchine portuali, allo scopo di evitare interferenze nelle operazioni portuali e per garantire la sicurezza ed il regolare svolgimento delle stesse. Fatte salve eventuali diverse disposizioni dell’Autorità Marittima, in relazione a particolari esigenze connesse al traffico portuale ed alla sicurezza della navigazione, l’utilizzo delle banchine è disciplinato come segue:

BANCHINA DI SAN NICOLA:

–  Banchina lato sud: l’ormeggio delle navi adibite al trasporto merci e passeggeri con pescaggio massimo di mt. 3,20 può avvenire su tutta la banchina dell’Isola di San Nicola esposta a sud. L’imbarco/sbarco di persone su tale tratto di banchina, effettuato da parte di unità diverse da quelle di linea, può avvenire solo quando non vi siano navi di linea ormeggiate o in avvicinamento per l’ormeggio. Al termine delle operazioni di imbarco/sbarco il tratto di banchina in questione dovrà essere lasciato libero, salvo diverse valutazioni dell’Autorità Marittima in relazione alla sicurezza della navigazione ed al regolare svolgimento del traffico marittimo.

–  Banchina lato nord – Zona A: l’ormeggio/disormeggio delle motonavi di linea adibite al trasporto passeggeri, limitatamente alle operazioni di imbarco/sbarco passeggeri, è consentito nel tratto di banchina compreso tra la testata del molo ed una lunghezza di circa metri 30. Terminate dette operazioni il tratto di banchina deve rimane libero, salvo diverse disposizioni dell’Autorità Marittima, per ragioni concernenti la sicurezza della navigazione o il regolare svolgimento del traffico marittimo.

–  Banchina lato nord – Zona B: l’ormeggio/disormeggio delle unità navali che effettuano il servizio pubblico di trasporto passeggeri locale è consentito nel tratto di banchina compreso tra la fine della zona A ed una lunghezza di mt. 8 circa. L’ormeggio/disormeggio su tale tratto di banchina è consentito alle unità di tipologia diversa da quella di cui sopra, a condizione che venga lasciata la precedenza alle unità di trasporto passeggeri locale e limitatamente al tempo necessario per l’imbarco/sbarco di persone. Durante le manovre di ormeggio e disormeggio delle navi di linea la zona B deve essere lasciata libera.

–  Banchina lato nord – Zona C: dalla fine della zona B e fino alla radice del molo è consentito il solo ormeggio delle imbarcazioni destinate alla piccola pesca, delle unità degli operatori portuali e delle unità navali appartenenti alle forze di polizia o di soccorso, previo coordinamento con l’Autorità marittima locale.

 

SOSTA NOTTURNA IN BANCHINA
Terminate le esigenze operative giornaliere, dalle ore 20.00 alle ore 08.00 eventuali unità in transito, compatibilmente con la tipologia dell’unità e le eventuali esigenze tecnico- operative valutate dell’Autorità Marittima, possono ormeggiarsi, previa specifica autorizzazione, presso le banchine di San Domino e San Nicola. La richiesta di ormeggio dovrà essere avanzata nell’arco della giornata per la quale viene richiesto l’ormeggio alla Delegazione di Spiaggia delle Isole Tremiti (via VHF/FM con chiamata sul canale 16, o telefonicamente). Detta richiesta dovrà contenere i seguenti dati:

–  Nome e numero di iscrizione dell’unità, qualora iscritta;
–  Lunghezza e larghezza in metri;
–  Nominativo e recapito telefonico di reperibilità del conducente;
–  Motivo della sosta;
–  Persone presenti a bordo;
–  Eventuali ed ulteriori informazioni che l’Autorità marittima riterrà opportuno richiedere al momento.

L’unità, acquisita apposita autorizzazione, potrà dirigere all’ormeggio secondo le indicazioni e/o prescrizioni fornite dall’Autorità Marittima. Le unità di lunghezza inferiore a 20 metri f.t., nonché le unità da diporto e da pesca sono esonerate dall’obbligo del servizio di ormeggio e disormeggio fornito dal Gruppo Ormeggiatori di Tremiti (Ord.06/2008 della Capitaneria di Porto di Termoli) ma possono farne richiesta qualora ritenuto necessario. Gli stessi Comandanti o Conduttori dovranno assicurare, quando all’ormeggio, un servizio di guardiania a bordo ed una pronta reperibilità dell’equipaggio, per garantire l’esecuzione delle manovre che si dovessero rendere necessarie nel periodo di sosta, per contingenti necessità operative e/o per il sopraggiungere di avverse condizioni meteorologiche.

 

SERVIZIO DI ORMEGGIO E DISORMEGGIO
Negli approdi delle Isole Tremiti il servizio di ormeggio è obbligatorio per tutte le navi.
Le navi militari, quelle da pesca e quelle da diporto sono esentate dall’obbligatorietà del servizio. Le navi di lunghezza inferiore ai 20 metri e quelle adibite ai servizi portuali, comprese quelle il cui impiego è funzionale all’esecuzione delle opere portuali e le bettoline impiegate per il servizio di bunkeraggio, indipendentemente dalla loro stazza, possono svolgere le operazioni di ormeggio/disormeggio con personale di bordo purché le manovre non creino intralcio o difficoltà al traffico e non compromettano la sicurezza portuale. Il Comandante del porto può imporre l’obbligatorietà del servizio di ormeggio anche alle navi esentate qualora lo ritenga necessario ai fini della sicurezza.
Nelle zone di sicurezza, di cui all’art. 3, il personale addetto alle operazioni di ormeggio/disormeggio predispone tutti gli accorgimenti utili a prevenire eventuali danni a persone o cose. Resta in capo al comandante dell’unità stabilire le modalità d’ormeggio e/o disormeggio.

×